Brano: [...]lifica di partigiano combattente (o di partigiano combattente ferito) riconosciuta a norma delI’art. 7 del D.L. 21 agosto 1945 n. 518, senza altra specificazione in ordine ai fatti di armi indicati, non consente l’applicazione della amnistia senza ulteriori accertamenti, potendo detta qualifica essere riconosciuta dal competente organo amministrativo (Commissione per il riconoscimento delle qualifiche partigiane) in base a circostanze diverse ». Corte di Cassazione Sez. Ili 11.11.1948 (in « Archivio penale », 1949, II, p. 121).
Dello stesso tenore C. Cass. 24.6.1949 (In «Giustizia penale», 1949, II, p. 889); C. Cass. 8.1.1949 (in «Giustizia penale» 1948, II, p. 285); C. Cass. 23.5.1950 (in « Giustizia penale», 1950, II, p. 1123).
Tra le molte altre di contenuto analogamente restrittivo, cfr.: C. Cass. 26.10.1948 (in «Rivista penale», 1949, II, p. 66); C. Cass. 3.2.1950 (in « Rivista penale », 1950, II, p. 516); C. Cass. 15.1.1951 (in «Giustizia penale », 1951, II, p. 623) ecc..
Analogamente restrittiva fu l'interpretazione degli « atti diretti [...]
[...]lla legge non soltanto quegli atti, nei quali è tipicamente evidente la finalità e la idoneità di frustrare l’attività bellica tedesca (atti di sabotaggio, attentati alla vita di militari nemici, sottrazione di documenti aventi importanza strategica), ma anche quelli nei quali, pur avendo minor rilievo cotesta caratteristica, cotesta efficacia e immediatezza, lo scopo è quello di frustrare l’attività bellica tedesca ».
La prima citazione è da Corte di Cassazione 7.2.1946 (in « Archivio penale », 1946, II, p. 206): nel caso concreto, gli imputati avevano distrutto un automezzo e ferito dei militari tedeschi. La seconda è da Corte di Cassazione 3.1.1946 (in « Giustizia penale »,
1946, II, p. 379).
Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 18.12.1946 (in « Foro italiano », II, p. 184) e Corte di Cassazione 7.7.1949 (in « Giustizia penale », 1950 II, p. 231).
A fronte di queste e poche altre pronunce di orientamento neanche « liberale », ma semplicemente rispettoso della lettera della legge, sta un « cupo florilegio » decisamente più ampio. Non fu, per esempio, applicata l’amnistia a chi partecipò a scontri a fuoco con i tedeschi ma quando questi erano già in fuga oppure
« procedette all’arresto di un individuo e poi appartenne alla sezione di un partito politico facendo parte di una banda patriottica e partecipando (genericamente) a tutte
le azioni della banda stessa ». Corte di Cassaz[...]
[...], ma semplicemente rispettoso della lettera della legge, sta un « cupo florilegio » decisamente più ampio. Non fu, per esempio, applicata l’amnistia a chi partecipò a scontri a fuoco con i tedeschi ma quando questi erano già in fuga oppure
« procedette all’arresto di un individuo e poi appartenne alla sezione di un partito politico facendo parte di una banda patriottica e partecipando (genericamente) a tutte
le azioni della banda stessa ». Corte di Cassazione 20.4.1951 (in « Giustizia penale », 1951, 11, p. 8401).
Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 26.3.1946 (in « Giustizia penale », 1947, II, p. 118); Corte di Cassazione 24.6.1947 (in «Archivio penale», 1947, II, p. 500); Corte di Cassazione 26.10.1948 (in « Archivio penale », 1949, II, p. 231); Corte di Cassazione 29.1.1948 (in «Archivio penale», 1948, II, p. 245); Corte di Cassazione 17. 11.1950 (in « Giustizia penale » 1951, II, p. 287).
Gli esempi potrebbero continuare e numerosi, tutti ispirati alla precisa volontà di minimizzare gli effetti dell’amnistia. Ne ricordiamo solo un altro:
« esattamente il giudice nega l’applicazione dell’amnistia patriottica 5 aprile 1944 n. 96 in base alla sola esibizione di un certificato dell’A.N.P.I. da cui risulti che il condannato durante la lotta clandestina ha efficamente collaborato, fornendo armi, munizioni, informazioni e ospitalità; osservando che con gli atti suddetti il condannato non aveva direttamente cooperato a frus[...]
[...]giudice nega l’applicazione dell’amnistia patriottica 5 aprile 1944 n. 96 in base alla sola esibizione di un certificato dell’A.N.P.I. da cui risulti che il condannato durante la lotta clandestina ha efficamente collaborato, fornendo armi, munizioni, informazioni e ospitalità; osservando che con gli atti suddetti il condannato non aveva direttamente cooperato a frustrare l’attività bellica delle truppe tedesche o di chi ad esse prestava aiuto ». Corte di Cassazione 20.4.1951 (in « Giustizia penale», 1951, II, p. 8401).
Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 26.3.1946 (in « Giustizia penale »,
1947, II, p. 118); Corte di Cassazione 24. 6.1947 (in « Archivio penale », 1947, II, p. 500); Corte di Cassazione 26.10.1948 (in « Archivio penale », 1949, 11, p. 231); Corte di Cassazione 29.1.1948 (in «Archivio penale », 1948, II, p. 245); Corte di cassazione 17.11.1950 (in « Giustizia penale », 1951, II, p. 267).
L’aggravamento dopo il 18,4.1948
I fatti e le sentenze fin qui esposti danno un’idea generale del trattamento penale (e non solo) riservato ai partigiani da polizia e magistratura nel dopoguerra.
All’interno di questo periodo vi è però la cesura politica costituita dalla definitiva estromissione di socialisti e comunisti dal governo e dalla successiva « ratifica » elettorale. Sul piano specifico che qui interessa, vi fu nello stesso lasso di tempo (fine 1947, subito dopo il I Congresso dell’A.N.P.I.) l’uscita dei partigiani demo[...]